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Statuto

STATUTO dell' UNIONE EUROPEA ESPERTI D’ARTE ONLUS

LO STATUTO DELL'UNIONE EUROPEA ESPERTI D'ARTE ONLUS, GIÁ AGGIORNATO IN CONFORMITA’ ALLA LEGGE 4/2013, È STATO INTEGRATO IN DATA 20 NOVEMBRE 2015 COME RICHIESTO DA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI.

Fondata a Norimberga dal M° Wolfgang Eller nel 1993
STATUTO SOCIALE
Aggiornato in conformità alla Legge 14.01.2013 n° 4 (Professioni non regolamentate), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 22 del 26.01.2013, entrata in vigore il 10.02.2013.
Atto Notaio Danilo Stefani repertorio n. 2091 del 17-09-2014,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 26-09-2014, n. 12697



Articolo 01 (Denominazione)
Articolo 02 (Sedi)
Articolo 03 (Scopi)
Articolo 04 (Finalità)
Articolo 05 (Patrimonio)
Articolo 06 (Requisiti per l’assunzione della qualifica di socio)
Articolo 07 (Criteri di esame e accettazione delle domande di ammissione alla qualifica di socio)
Articolo 08 (Norme relative alla partecipazione)
Articolo 09 (Organi dell'associazione)
Articolo 10 (Esercizio finanziario)
Articolo 11 (Libri sociali)
Articolo 12 (Sportello di riferimento per il cittadino)
Articolo 13 (Corsi di aggiornamento professionale)
Articolo 14 (Durata)
Articolo 15 (Modifiche e integrazioni)
Articolo 16 (Regolamento deontologico)
Articolo 17 (Codice di condotta)
Articolo 18 (Disposizioni finali)

 

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

Unione Europea Esperti d’Arte, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS.

ARTICOLO 2 – SEDI
 
La sede legale dell’Associazione è fissata in Roma, Via Antonio Gallonio, 8 - 00161. L’eventuale cambio di sede legale non comporta modifica dello statuto. Potranno essere istituite, in funzione alle attività associative, sedi operative temporanee nei luoghi dove le stesse attività saranno intraprese.
Sono inoltre istituite le seguenti sedi regionali:
PIEMONTE: Via S. Dalmazzo, 6/c - 10122 TORINO, referente Giovanni Vurchio.
LOMBARDIA: Via Montello, 16 – 20066 Melzo (MI),  referente  Antonello Diodato Guardigli.
CAMPANIA: Via Carlo De Cesare,60 – 801320 NAPOLI, referente Saverio Ammendola.
SICILIA: Via Principe Umberto 110 - 96017 NOTO (SR), referente Dario Federico Marletto.
EMILIA ROMAGNA: Strada Maggiore 16/A - 40124, BOLOGNA, referente Matteo Maglia.
TOSCANA: Via Leonardo Sciascia, 16 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI), referente Matilde Migliorini.
PUGLIA: Via Leopardi 52 - 72100 LECCE, referente Loretta Eller.

Possono essere istituite, su richiesta dei soci, altre sedi regionali. Le nuove sedi, non più di una a regione, o la modifica di quelle presenti alla registrazione del presente statuto, saranno ratificate dal Consiglio Direttivo e non comportano modifica dello statuto.
Le sedi regionali avranno il compito di organizzare le attività dell’Associazione in loco, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Possono essere istituite, nell’ambito di Paesi membri della Comunità Europea, sedi anche a carattere autonomo. Le sedi europee saranno ratificate dal Consiglio Direttivo e non comportano modifica dello statuto. Ogni attività di straordinaria amministrazione dovrà essere autorizzata dalla sede italiana.
Sedi di rappresentanza possono essere istituite in paesi extracomunitari e avranno il solo compito di  divulgare le attività dell’Associazione in loco, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Le eventuali sedi extracomunitarie saranno ratificate dal Consiglio Direttivo e non comportano modifica dello statuto.

ARTICOLO 3 - SCOPI

L’Associazione è un libero sodalizio apolitico, apartitico, aconfessionale e senza finalità di lucro. Ha natura privatistica senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, a carattere professionale volontario, fondata sulle competenze, sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, sulla correttezza e sulla trasparenza nell’adempimento dei servizi offerti all’utenza da parte degli associati, sul rispetto del Regolamento Deontologico e del Codice di Condotta, sulla osservanza della Costituzione della Repubblica Italiana e delle leggi dello Stato italiano, nonché delle norme comunitarie europee a carattere cogente. È  aperta a tutti gli operatori del settore Beni Culturali, purché rientrino nelle categorie previste all’articolo 7 del presente statuto.

L’Associazione ha come scopo primario la promozione e la tutela della professione di esperto/perito d’arte attraverso la valorizzazione delle competenze degli associati, l’identificazione delle attività oggetto dell’esercizio della professione esercitate in qualità di associati, l’istituzione di un Regolamento Deontologico e di un Codice di Condotta a garanzia degli utenti, nel rispetto delle regole sulla libera concorrenza fra professionisti.
A tale proposito si precisa che la qualifica professionale di perito/esperto d’arte, relativa alle attività degli iscritti, potrà essere utilizzata dagli stessi indipendentemente dall’iscrizione all’Unione Europea Esperti d’Arte onlus. Quindi l’Associazione non rappresenta in via esclusiva tale categoria professionale.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di:

  • definire la figura del Perito d’Arte professionista relativa ai soci e alle rispettive competenze, e i requisiti che ne qualificano le loro attività professionali in seno all’Associazione, nel rispetto delle differenziazioni proprie dei vari settori dei Beni Culturali come individuati nel Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;  
  • contribuire al riconoscimento professionale degli esperti nel campo dei Beni Culturali e darne una precisa collocazione tra le libere professioni, al fine di poter offrire certezze e garanzie di qualità e trasparenza al mercato interno ed internazionale ed esplicitandone un riconoscimento del ruolo;
  • aiutare gli utenti privati, gli enti pubblici, le aziende, le agenzie di reclutamento del personale e le imprese del settore a selezionare professionisti qualificati nel campo dei Beni Culturali, onde permettere agli operatori interessati di avvalersi dei servizi offerti dai soci dell’Unione Europea Esperti d’Arte;
  • fornire un riferimento agli Enti di Formazione che, nel definire gli ordinamenti didattici, potranno inserire materie specifiche o corsi tematici inerenti in tutto o in parte le tecniche peritali applicate ai Beni Culturali, anche al fine di individuare future possibilità occupazionali;
  •  offrire ai soci l’opportunità di partecipare in maniera adeguata e positivamente competitiva al processo di selezione del personale, evidenziando le competenze specifiche acquisite;
  • attivare corsi di aggiornamento professionale, seminari, conferenze, convegni e congressi al fine di assicurare il livello professionale e formativo dei propri associati. I corsi e le altre iniziative potranno essere aperti a tutti gli operatori del settore Beni Culturali anche se non iscritti all’Associazione;
  • promuovere ogni espressione artistica, culturale e intellettuale, nonché la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1° giugno 1939 n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963 n. 1049 e al Testo Unico in materia di Beni Culturali e Ambientali in base al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
  • promuovere, organizzare e/o coordinare iniziative e attività intellettuali e/o culturali attraverso lo studio e la divulgazione dei Beni Culturali, mediante mostre, convegni, conferenze, pubblicazioni, audiovisivi e viaggi a carattere didattico;
  • finanziare iniziative culturali atte a valorizzare il patrimonio artistico nazionale ed europeo anche attraverso borse di studio;
  • gestire, organizzare e valorizzare raccolte, musei, archivi d’artista e gallerie sia pubbliche che private;
  • attivare un sito internet che dovrà contenere, oltre a quanto verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo, obbligatoriamente e ben evidenti le seguenti informazioni: a) la presentazione dell’Associazione e delle attività sociali; b) l’atto costitutivo e lo statuto; c) la pubblicazione dell’elenco completo dei soci che dovrà essere aggiornato annualmente con l’identificazione delle specifiche competenze e attività professionali dei singoli associati; d) la composizione degli organi deliberativi e i titolari delle cariche sociali; e) la struttura organizzativa dell’Associazione; f) i requisiti per la partecipazione all’Associazione; g) le garanzie attivate a tutela degli utenti; h) le caratteristiche e la validità dell’attestazione rilasciata dai soci agli utenti ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; i) un contatto di posta elettronica certificata (PEC);
  • contribuire con i propri fondi sociali e/o con l’operato a titolo di volontariato dei propri associati, al restauro e al risanamento di Beni Culturali con prospettive di programma non legate al bilancio annuale;
  • impegnare le proprie risorse al fine di predisporre norme di autoregolamentazione volontaria per il corretto svolgimento dell’attività professionale dei soci e collaborare con gli enti preposti all’adozione di norme tecniche UNI di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e dell’art.6 della legge 4/2013;
  • stipulare convenzioni a carattere temporaneo e/o permanente con lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni ed altri enti pubblici e privati anche nell’ambito della Comunità Europea;
  • collaborare a carattere di volontariato con le Forze dell’Ordine e in particolar modo con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale del Comando dei Carabinieri.

 ARTICOLO 4 - FINALITÀ

  1. Lo svolgimento delle attività associative dovrà aver luogo nei seguenti settori: 1 - Promozione e diffusione della professione di esperto/perito d’arte. 2 – Tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico. 3 - Divulgazione e sviluppo della cultura e dell’arte.
  1. L’Associazione persegue esclusivamente le finalità sociali indicate nella lettera “a” con esclusione di qualsiasi finalità di lucro.
  2. L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e che rientrino comunque nell’ambito dei Beni Culturali.
  3. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura e che si prefiggano gli stessi scopo statutari.
  4. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  5. L’Associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale.
  6. L’Associazione ha l’obbligo di uniformare il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione e prevedendo il diritto di voto per tutti gli iscritti.
  7. L’Associazione ha l’obbligo dell’uso, nella denominazione sociale, della locuzione: “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” indicata con l’acronimo “ONLUS”.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO
 
Il patrimonio dell’Associazione, utilizzabile per il solo conseguimento degli scopi sociali, sarà così costituito:

  • dalle quote associative;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • dai proventi derivanti dalle attività associative ivi comprese le pubblicazioni;
  • da contributi volontari;
  • da donazioni o lasciti, ivi compresi legati testamentari, anche riguardanti aziende e attività commerciali o produttive che saranno svolte solo in funzione della realizzazione dei fini statutari e che gli eventuali proventi, saranno totalmente impiegati per i fini istituzionali dell’Associazione;
  • da sponsorizzazioni;
  • da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l’attivo sociale in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

L’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente presente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 6 – REQUISITI PER L’ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne facciano regolare domanda scritta al Presidente su modello predisposto dal Consiglio Direttivo, corredata da curriculum vitae, copia del documento di identità e documentazione attestante i propri titoli di studio, la propria attività professionale, letteraria o didattica, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, siano cittadini italiani e possiedano i requisiti fissati all’articolo 7 del presente statuto. La domanda, la copia del documento di identità e il curriculum possono essere inviati via telematica, mentre la documentazione attestante i titoli di studio, la propria attività professionale, letteraria o didattica dovrà essere inviata per posta o presentata a mano presso la sede dell’Associazione.
Cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea e cittadini extracomunitari potranno accedere alla qualifica di socio solo se in possesso di un titolo di studio professionale in materia di Beni Culturali conseguito all’estero e  la cui equipollenza sia stata  riconosciuta dal Governo italiano.

La domanda di ammissione, oltre ai dati personali, dovrà contenere:

  • la liberatoria di cui alla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei Dati Personali”;
  • la dichiarazione che l’aspirante socio non sia stato radiato o espulso da altre Associazioni;
  • la dichiarazione che l’aspirante socio non abbia riportato condanne per delitto non colposo, o per specifici reati in danno del patrimonio artistico, non sia sottoposto a procedura penale per gli stessi reati e/o non sia destinatario di avviso di garanzia;
  • la dichiarazione di esonero dell’Associazione e degli Organi Collegiali da qualsivoglia responsabilità in merito alla propria attività professionale e/o al rapporto con propria clientela pubblica e/o privata;
  • la dichiarazione di aver letto e approvato lo statuto sociale e di essere a conoscenza che l’Associazione è senza finalità di lucro.

All’atto della presentazione della domanda di ammissione l’aspirante socio dovrà esibire attestazione del versamento sul conto corrente bancario dell’Associazione delle spese di istruttoria, relative all’esame della sua pratica, pari alla somma fissata annualmente dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Nella domanda di ammissione ogni candidato dovrà indicare in quali categorie specialistiche intenderà esercitare la sua professione in seno all’Associazione.

Le categorie specialistiche di riferimento professionale sono classificate in:
“A”: categorie come definite nel Testo Unico in materia di Beni Culturali e Ambientali (Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modificazioni e integrazioni) e nel Codice dei Beni Culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni).
“B”:  categorie non comprese in “A” per le quali non sussiste titolo di studio equipollente.                                      
“C”: categorie tecniche e professionali non presenti nelle categorie “A” e “B”.
Ciascun candidato potrà richiedere l’iscrizione all’Associazione quale esperto al massimo di tre categorie specialistiche in “A”, di sei categorie specialistiche in “B” e di tre categorie specialistiche in “C”.
CATEGORIA “A”

    • beni archeologici, paleontologici e etno-antropologici;
    • beni architettonici e paesaggistici;
    • beni archivistici, documenti, autografi e manoscritti;
    • beni artistici e storici;
    • beni librari, stampe, carte geografiche e spartiti musicali;
    • cinema e audiovisivi;
    • fotografia;
    • mezzi di trasporto;
    • numismatica e medaglistica;
    • strumenti scientifici, tecnici e audio-video diffusione.

CATEGORIA “B”

    • abbigliamento d’epoca e accessori;
    • argenteria;
    • arte contemporanea;
    • arte etnica;
    • arte orientale;
    • arti decorative;
    • filatelia ed erinnofilia;
    • fillumenia e tobacciana;
    • fumetti e tavole originali;
    • giocattoli, modellismo e marionette;
    • gioielleria e gemmologia;
    • icone e arte sacra;
    • manufatti ceramici e porcellane;
    • militaria, armi antiche e cimeli storici;
    • mobili e complementi d’arredo;
    • modernariato;
    • oggettistica d’epoca;
    • orologeria;
    • scripofilia;
    • sfragistica;
    • strumenti musicali;
    • strumenti per arti e mestieri;
    • tappeti, tessuti e ricami;
    • vetri.

CATEGORIA “C”

    • esperti in analisi ottiche non distruttive;
    • esperti in conservazione dei  beni culturali e restauratori di beni culturali;
    • esperti in diagnostica e in scienze e tecnologia applicata ai beni culturali;
    • esperti in epigrafia;
    • esperti in fisica, chimica e scienze applicate ai beni culturali;
    • esperti in gestione museale, ricerche archivistiche e bibliografiche;
    • esperti in grafologia e/o grafometria;
    • esperti in letteratura e lingue antiche e/o rare;
    • esperti in materia finanziaria relativa ai beni culturali;
    • esperti in materia legale relativa ai beni culturali.

Eventuali categorie non previste nei presenti elenchi e individuate successivamente, saranno oggetto di ratifica del Consiglio Direttivo e non comportano modifica allo statuto.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale che verrà fissata di anno in anno dall’Assemblea Ordinaria dei Soci. Tutte le quote sociali e i contributi versati sono a fondo perduto ed entreranno a far parte del patrimonio dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasmissibili e intrasferibili sia per atto fra vivi che per successione mortis causa. Gli associati entreranno a far parte di una unica categoria sociale di soci ordinari tutti obbligati al versamento della stessa quota associativa.

ART. 7 - CRITERI DI ESAME E ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA QUALIFICA DI SOCIO
Al Consiglio Direttivo è demandato l’esame e l’accettazione delle domande di ammissione, valuterà la congruità della produzione documentale ed esprimerà parere positivo o negativo entro tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione. In caso di parere negativo il Consiglio Direttivo dovrà fornire, su richiesta dell’istante, risposta scritta motivata. Il candidato respinto può ripresentare la domanda laddove ritenga che i problemi per la mancata accettazione siano stati superati. Se anche in seconda istanza la domanda non venisse accolta il candidato può appellarsi in via definitiva al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
All’atto dell’accettazione della domanda di ammissione i candidati dovranno fornire il titolo di studio in copia conforme autenticata da pubblico ufficiale, oppure potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione ai sensi della legge 15 maggio 1999 n. 127, redatta sui modelli predisposti dal Consiglio Direttivo. L’autocertificazione dovrà essere inviata in originale per posta o presentata a mano presso la sede alla sede legale dell’Associazione.

I candidati a socio che chiedono l’inserimento quali esperti nelle Categorie “A1-A2-A3-A4-A5” dovranno indicare, nel proprio curriculum, il diploma di laurea che deve essere compreso in materie riguardanti i Beni Culturali, Architettura o diploma accademico di primo livello o di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero per l’Istruzione.

I candidati a socio che chiedono l’inserimento quali esperti nelle Categorie “A6-A7-A8-A9-A10” e in tutte le categorie “B” dovranno dimostrare, laddove non esista un titolo di studio equipollente riconosciuto dal Ministero per l’Istruzione, la loro effettiva competenza attraverso il possesso di idonea e pertinente formazione ed esperienza professionale, di lavori già eseguiti, di pubblicazioni, attività didattica, lavorativa e/o letteraria svolta nell’ambito delle categorie professionali per le quali intendono esercitare la loro professione in seno all’Associazione in almeno due delle seguenti attività:

  • Attività didattica svolta nell’ambito delle categorie specialistiche per le quali si chiede l’iscrizione.
  • Corsi di formazione professionale seguiti nell’ambito delle categorie specialistiche per le quali si chiede l’iscrizione.
  • Svolgimento di ricerca minimo triennale nelle categorie specialistiche per le quali si chiede l’iscrizione.
  • Esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità aventi per oggetto le categorie specialistiche per le quali si chiede l’iscrizione.
  • Attività di organizzazione di mostre, eventi, convegni, congressi e/o conferenze relative alle categorie specialistiche per le quali si chiede l’iscrizione.
  • Pubblicazione di monografie su temi inerenti le categorie specialistiche per le quali si chiede l’iscrizione.
  • Pubblicazione di saggi brevi o articoli inerenti le categorie specialistiche per le quali si chiede l’iscrizione.
  • Realizzazione di opere audiovisive che affrontino temi riguardanti le categorie specialistiche per le quali si chiede l’iscrizione.

 

I candidati a socio che chiedono l’inserimento quali esperti nelle Categorie “C1, C2, C7” dovranno presentare diploma di laurea o titolo di studio post diploma almeno biennale conseguito con corsi istituiti dalle Regioni, riferito alle categorie professionali per le quali intendono esercitare la loro professione in seno all’Associazione.
I candidati a socio che chiedono l’inserimento quali esperti nelle Categorie “C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10” dovranno presentare diploma di laurea riferito alle categorie professionali per le quali intendono esercitare la loro professione in seno all’Associazione.

Ad esclusione delle categorie per le quali è espressamente richiesto il diploma di laurea, il diploma di scuola media superiore è considerato titolo di studio obbligatorio per ottenere la qualifica di socio.

Per tutte le categorie specialistiche di riferimento, previa verifica spettante al Consiglio Direttivo, potranno essere ammessi all’Associazione anche coloro che siano iscritti quali esperti all’Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) dei tribunali nazionali, nei ruoli dei Periti ed Esperti delle Camere di Commercio e negli elenchi della Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come definito dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125.
Eventuali titoli di studio o formazione professionale inerenti tutte le categorie specialistiche di riferimento che dovessero essere adottati dagli Istituti di Formazione successivamente alla registrazione del presente statuto, verranno, se ritenuti idonei, deliberati validi per l’ammissione all’Associazione dal Consiglio Direttivo e pubblicati sul sito internet dell’Associazione senza che comportino modifiche allo Statuto. 

ART. 8 - NORME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE
Tutte le norme relative ai requisiti di ammissione all’Associazione, di cui al presente articolo, sono applicabili solo a coloro che chiederanno l’iscrizione dopo la registrazione del presente Statuto. Tutti i soci già iscritti mantengono il loro status di socio ordinario e le proprie categorie di riferimento già acquisite e già verificate dal Consiglio Direttivo in base all’esame dei titoli o al conseguimento di  scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, provvederà ad uniformare le categorie per le quali sono iscritti a quelle elencate nel presente statuto. I soci che volessero modificare le proprie categorie di competenza professionale possono farne richiesta motivata al Consiglio Direttivo che avrà il compito di verificare le effettive competenze dell’associato in merito alle nuove categorie richieste.
Gli ex soci, già dimissionari alla data di registrazione del presente Statuto, che volessero rientrare nell’Associazione come soci ordinari dovranno fare istanza scritta al Consiglio Direttivo che potrà ritenere validi o meno i titoli a suo tempo presentati alla prima iscrizione. Una volta riammesso il socio manterrà il proprio numero di iscrizione già acquisito in prima istanza.
Gli ex soci, già decaduti alla data di registrazione del presente Statuto, che volessero rientrare nell’Associazione, per essere riammessi dovranno attenersi alla normativa e alle procedure del presente Statuto.
Gli ex soci, già espulsi o radiati alla data di registrazione del presente Statuto, non possono ripresentare domanda di ammissione.
Tutti i soci, nell’espletamento della propria attività professionale riguardante incarichi peritali in seno all’Associazione, potranno utilizzare il nome e il marchio dell’Associazione esclusivamente per prestazioni relative alle categorie specialistiche per le quali sono stati ammessi. Per incarichi multidisciplinari, per i quali siano necessarie più professionalità, i soci possono effettuare perizie collegiali specificando le competenze di ciascun componente del collegio. Se al collegio peritale dovessero partecipare periti non iscritti all’Associazione, se ne dovrà fare menzione nell’elaborato peritale.
Nell’espletamento delle loro attività professionali e/o culturali i soci possono utilizzare il nome e/o il marchio dell’Associazione al solo scopo di dimostrarne l’appartenenza. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, entro sei mesi dalla registrazione del presente statuto, un regolamento di uso del marchio e del nome dell’Associazione che sarà pubblicato sul sito internet. Tutti i soci sono tenuti a rispettarlo e a farlo rispettare. I soci che non dovessero ottemperare al rispetto del regolamento sull’uso del nome e/o del marchio associativo o ne facciano un uso improprio e/o illegittimo, saranno sottoposti a sanzioni disciplinari.
L’Associazione non assume incarichi professionali di alcuna natura, ma nel rispetto delle legislazioni vigenti, può indirizzare verso i propri associati gli utenti che dovessero rivolgersi alla segreteria per incarichi peritali o per servizi inerenti le attività dei singoli associati.
L’Associazione e i suoi Organi Collegiali non entrano nel merito delle perizie e/o di altre attività professionali e culturali eseguite dai soci e non ne assumono alcuna responsabilità. Tale esonero deve essere espressamente indicato nella domanda di ammissione.
Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale che sarà imputata quale patrimonio dell’Associazione per il perseguimento degli scopi sociali, per i costi del mantenimento della sede legale, delle sedi regionali e per tutte le altre spese inerenti le attività di cui all’articolo 3 del presente statuto. La quota sociale verrà determinata di anno in anno dall’Assemblea dei Soci, dovrà essere versata in unica soluzione secondo i metodi e i tempi che verranno deliberati dall’Assemblea dei Soci.
I nuovi soci, nel primo anno di adesione, verseranno una quota associativa proporzionale ai giorni di iscrizione calcolati dal giorno del verbale di accettazione al 31 dicembre dello stesso anno. I nuovi soci potranno utilizzare il nome e/o il marchio dell’Associazione solo dopo aver versato la quota associativa di loro competenza.
I soci dimissionari sono tenuti a versare l’intera quota associativa annuale indipendentemente dalla data delle dimissioni. La lettera di dimissioni dovrà pervenire presso la sede legale dell’Associazione tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo provvederà a ratificare le dimissioni in seduta ristretta. Da quel momento il socio dimissionario non può più esercitare attività professionali usando il nome e/o il marchio dell’Associazione. I soci dimissionari possono richiedere la loro riammissione in qualsiasi momento mantenendo il numero di riferimento della prima iscrizione. Il socio che presenta le dimissioni per una seconda volta non potrà più essere riammesso.
I soci che alla data ultima per il versamento della quota associativa annuale, come stabilita dall’Assemblea dei Soci, non avessero provveduto a regolarizzare la propria posizione contabile, decadono automaticamente e il loro nominativo verrà rimosso dall’Elenco Soci del sito Internet associativo. Da quel momento non possono più esercitare attività professionali usando il nome e/o il marchio dell’Associazione. La loro eventuale riammissione potrà essere presa in considerazione solo dopo il versamento di tutte le quote arretrate non versate. Avverso ai soci dimissionari, decaduti, espulsi o radiati che dovessero continuare ad usare il nome e/o il marchio dell’Associazione verrà attivata procedura giudiziaria a tutela dell’Associazione.  
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola con i versamenti delle quote associative.
È assolutamente vietata la partecipazione temporanea all’Associazione, la stessa è a tempo indeterminato e il vincolo associativo si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo dimissioni, espulsione, radiazione o mortis causa.
I soci sono tenuti ad adottare, rispettare e far rispettare il Regolamento deontologico e il Codice di condotta dell’Associazione di cui agli articoli 16 e 17 del presente Statuto. La mancata osservanza o violazione del Regolamento deontologico e/o del Codice di condotta comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari che saranno irrogate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono chiamati a partecipare fattivamente, secondo le loro possibilità e competenze, alle attività associative apportando il loro personale contributo a titolo di volontariato. Verranno riconosciuti eventuali rimborsi spese e/o emolumenti come per legge.
Tutti i soci hanno obbligo di fare espresso riferimento, nei rapporti  scritti con il cliente, agli estremi dell’art.1, comma 3 della Legge 14.01.2013 n° 4. L’inosservanza di tale obbligo rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del Codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo Codice.

I soci, con la firma della domanda di ammissione, riconoscono ed accettano tutte le norme contenute nel presente statuto e si impegnano a rispettarlo e a farlo rispettare anche ai propri dipendenti e/o collaboratori.

ARTICOLO 9  - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:
1) L’Assemblea dei soci
2) Il Consiglio Direttivo
3) Il Presidente e il Vice Presidente
4) Il Segretario generale -Tesoriere
5) La Commissione Scientifica e Culturale
6) Il Presidente Onorario
7) L’Organo di vigilanza
8) Il Collegio dei Probiviri
9) Il Collegio dei Revisori dei Conti

1) – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede a convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo o del rendiconto annuale, per la nomina delle cariche sociali, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, per la determinazione delle quote associative, del costo di istruttoria relativo alle domande di ammissione di nuovi soci e per quanto altro di sua competenza. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di minimo cinque soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocate su decisione del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio Direttivo o su iniziativa di almeno un decimo (1/10) dei soci i quali facciano pervenire per lettera raccomandata o posta certificata alla sede legale dell’Associazione la richiesta di convocazione con l’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione dell’Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e deliberano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di minimo cinque soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti.
Eventuali modifiche e/o integrazioni allo Statuto dovranno essere deliberate in sede  straordinaria con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci presenti. Nelle Assemblee Ordinarie o Straordinarie è ammessa la rappresentanza conferita per iscritto ad altri soci. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe. Le deleghe sono considerate valide anche se pervenute alla segreteria via facsimile o  via posta elettronica.
Possono prendere parte alle assemblee solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
È ammessa la partecipazione anche tramite videoconferenza.
La convocazione delle Assemblee Ordinarie o Straordinarie deve essere inviata a mezzo posta elettronica a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza con l’indicazione della data, del luogo e dell’ordine del giorno. Copia della convocazione deve essere affissa presso la sede legale dell’Associazione e pubblicata sul sito internet.
Le Assemblee possono tenersi anche in luogo diverso da quello della sede sociale. Le assemblee sono presiedute dal socio eletto a maggioranza il quale provvederà a designare un segretario ed eventuali scrutatori. Il segretario dovrà verbalizzare le decisioni dell’assemblea su apposito registro, redatto anche in forma elettronica, che resterà a disposizione dei soci presso la segreteria dell’Associazione per la libera consultazione.

2) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Assemblea Ordinaria dei Soci elegge fra gli aventi diritto un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri. Il Consiglio Direttivo nel suo ambito elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario-Tesoriere. Tutti i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso limitatamente alle attività in seno al Consiglio. Le cariche sono gratuite. In casi particolari può essere previsto un rimborso spese. Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare e amministrativa dell’Associazione. Ad esso competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Ad esso inoltre spetta:

  • esaminare le domande di iscrizione di nuovi candidati a socio e decidere sulla loro ammissione;
  • occuparsi della  riscossione delle quote sociali;
  • provvedere alla convocazione delle Assemblee;
  • provvedere alla gestione dei fondi dell’Associazione per lo svolgimento delle attività sociali;
  • autorizzare l’apertura di sedi distaccate, anche a carattere autonomo, in Italia, negli Stati membri della Comunità Europea e di sedi di rappresentanza in altri Paesi extracomunitari;
  • nominare tra i Consiglieri una Commissione Scientifica e Culturale composta da almeno tre membri;
  • nominare in seno agli associati un Organo di vigilanza composto da almeno due membri che non facciano parte del Consiglio Direttivo;
  • fungere da Organo di arbitrato;
  • irrogare provvedimenti disciplinari;
  • attivare azioni giudiziali a tutela dei propri associati, dei propri scopi sociali, dei propri diritti e della propria immagine;
  • assumere o licenziare personale, regolamentando il loro trattamento economico;
  • stipulare contratti, polizze e convenzioni;
  • aprire c/c bancari o postali;
  • predisporre un bilancio consuntivo e preventivo o rendiconto annuale;
  • ottemperare a tutte le disposizioni di legge, anche in materia fiscale, avvalendosi di professionisti esterni all’Associazione che saranno nominati dal Consiglio stesso;
  • elaborare un marchio distintivo dell’Associazione e registrarlo nei modi di legge;
  • regolamentare l’uso del nome e del marchio associativo;
  • predisporre norme di autoregolamentazione in base all’articolo 6, comma 1 della legge 14 gennaio 2013 n. 4 per la redazione di certificazioni, perizie o pareri in quanto ad oggi non sono disponibili normative tecniche UNI per la professione di esperto/perito d’Arte di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo;
  • aggiornare quando si ritiene opportuno il Regolamento deontologico di cui all’articolo 16 del presente Statuto;
  • aggiornare quando si ritiene opportuno il Codice di condotta di cui all’articolo 17 del presente Statuto;
  • elaborare una tabella degli onorari consigliati secondo la tipologia delle prestazioni professionali fornite dagli associati;
  • effettuare acquisizioni di beni mobili ed immobili;
  • quanto altro ad esso demandato per legge.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice Presidente o di almeno due consiglieri. La convocazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo con l’indicazione della data, del luogo e dell’ordine del giorno. Copia della convocazione deve essere affissa presso la sede legale dell’Associazione. Le riunioni possono svolgersi anche in luogo diverso da quello della sede sociale. Le riunioni consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e non possono essere svolte senza la presenza di almeno tre membri. Il consigliere che senza giustificato motivo diserti tre riunioni consecutive senza conferire delega ad altro consigliere, decade dalla carica e verrà sostituito con il primo dei non eletti. Lo stesso criterio si applica per i consiglieri dimissionari. In mancanza di soci non eletti il Presidente può, di sua iniziativa, sostituire in seno agli associati il consigliere decaduto o dimissionario. Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la parte a cui accede il voto del Presidente.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o in sua assenza dal Consigliere decano.
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo è ammessa la rappresentanza conferita per iscritto ad altri consiglieri. Ciascun consigliere non può ricevere più di una delega. Le deleghe sono considerate valide anche se pervenute alla segreteria via facsimile o via posta elettronica. Possono prendere parte alle assemblee i consiglieri in regola con il pagamento delle quote sociali.
È ammessa la partecipazione anche tramite videoconferenza.
I membri del Consiglio Direttivo possono riunirsi in seduta ristretta per delibere d’urgenza  o su questioni di scarsa rilevanza anche su richiesta di uno solo dei consiglieri. I componenti della seduta ristretta dovranno essere minimo tre e deliberano a maggioranza. È obbligatoria la presenza del Presidente o del Vice Presidente. 
Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo in riunione o in seduta ristretta vengono verbalizzate su apposito registro anche in forma elettronica dal segretario dell’Associazione o, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario (o dai loro rispettivi Vice) e resteranno a disposizione dei soci presso la segreteria dell’Associazione per la libera consultazione.
Il Consiglio Direttivo funge anche da Organo di Arbitrato per la mediazione risolutiva di eventuali controversie con la funzione di assicurare rapporti sereni e pacifici tra associati. Ove la mediazione non sia possibile, il caso verrà demandato al Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo assolve alle funzioni di Organo disciplinare ed ha il compito di irrogare sanzioni ai soci secondo quanto stabilito nell’articolo 17 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i componenti sono rieleggibili.

 

3) - IL PRESIDENTE  E IL VICE PRESIDENTE
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza morale e legale, di fronte a terzi e in giudizio. Ad esso spetta la firma sociale.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza.
In caso di dimissioni del Presidente ne assume la carica il Vice Presidente che a sua volta dovrà nominare un suo Vice tra i consiglieri.
Il Presidente è responsabile della gestione dell’Associazione solidalmente con i membri del Consiglio Direttivo.

4) - IL SEGRETARIO GENERALE -TESORIERE
Il Segretario generale -Tesoriere provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali dello stesso, tiene aggiornato il libro soci e mantiene i contatti epistolari con gli associati. In caso di assenza del segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente ha facoltà di nominarne tra i consiglieri presenti un vice segretario pro tempore.
Il Segretario generale -Tesoriere provvede a riscuotere le quote sociali e a rilasciare le relative quietanze, tiene la contabilità dell’Associazione su un libro giornale o in forma elettronica. Provvede inoltre alle operazioni bancarie o postali di ordinaria amministrazione con delega di firma.
Al Segretario generale -Tesoriere è demandato il compito di Titolare del trattamento di tutela della privacy dei dati sensibili degli associati e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
In caso di impedimento giustificato del segretario o per sopravvenute esigenze sociali, l’attività burocratica di segreteria potrà eventualmente essere delegata all’esterno dell’Associazione.

5) - LA COMMISSIONE SCIENTIFICA E CULTURALE
La Commissione Scientifica e Culturale viene nominata in seno al Consiglio Direttivo e sarà composta da almeno tre membri. Avrà facoltà di eleggere al suo interno un coordinatore. Alla Commissione Scientifica e Culturale è demandato il compito di curare tutte le attività culturali, intellettuali, artistiche, tecniche e scientifiche deliberate dal Consiglio Direttivo con particolare riferimento all’organizzazione di mostre, convegni, pubblicazioni e corsi di aggiornamento professionale. Il Consiglio Direttivo può delegare alla Commissione Scientifica e Culturale la gestione dei fondi approvati in bilancio per la realizzazione di tali attività.
La Commissione Scientifica e Culturale potrà riunirsi in separata sede e poi relazionare al Consiglio Direttivo le sue decisioni.

6) - IL PRESIDENTE ONORARIO
L’Assemblea Ordinaria dei Soci, a maggioranza assoluta dei presenti, avrà facoltà di nominare un Presidente Onorario.
Il Presidente Onorario sarà una figura puramente rappresentativa dell’Associazione e potrà partecipare alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore senza potestà di suffragio. Per il Presidente Onorario non è previsto alcun pagamento di quota associativa e la carica è a titolo gratuito.
7) – L’ORGANO DI VIGILANZA
Il Consiglio Direttivo dovrà nominare in seno agli associati un minimo due membri i quali faranno parte dell’Organo di vigilanza incaricato di controllare il rispetto da parte degli associati del Codice di Condotta e del Regolamento Deontologico.
L’Organo di vigilanza ha il compito di verificare a campionatura il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dei singoli associati nell’esercizio dell’attività professionale e il corretto comportamento nei confronti dell’utenza pubblica e privata, nel rispetto del Regolamento deontologico e del Codice di condotta.
L’Organo di vigilanza dovrà riferire al Consiglio Direttivo eventuali casi di inadempienza dei regolamenti da parte degli associati o di comportamenti scorretti e/o illeciti. I membri dell’Organo di vigilanza non possono essere nominati in seno ai membri del Consiglio Direttivo, ma possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditori senza potestà di suffragio.
I membri dell’Organo di Vigilanza durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Le cariche sono a titolo gratuito.
8) - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri e uno supplente estranei all’Associazione, eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci. Delibera con la presenza di tutti e tre i membri a maggioranza. Dovranno essere persone di provata moralità e competenza. La sostituzione di un Proboviro, per qualsiasi ragione, deve avvenire mediante convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci entro trenta giorni per la nomina di un nuovo componente. Il Collegio dei Probiviri costituisce l’organo interpretativo dello Statuto e risolutivo di eventuali conflitti interni dell’Associazione. Ha il compito di dirimere eventuali controversie insorte tra associati o tra soci ed organi dell’Associazione ed intervenire in caso di appello su sanzioni irrogate al socio dal Consiglio Direttivo in sede disciplinare. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Le cariche sono a titolo gratuito.
9 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci ha il compito di nominare uno o più revisori contabili estranei all’Associazione i quali hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, di esercitare il controllo amministrativo e computistico su tutti gli atti di gestione economica effettuati dall’Associazione, di esaminare i bilanci, le situazioni patrimoniali e finanziarie, di accertare periodicamente la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale. Deve, inoltre, verificare, nel caso in cui vengano organizzate campagne pubbliche di raccolta fondi, che le medesime siano svolte in conformità a quanto stabilito dalla normativa sulle ONLUS. Nell’esercizio della loro funzione i revisori hanno il potere in qualsiasi momento di richiedere informazioni e documenti in visione nonché di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. I Revisori dei Conti alla fine di ogni esercizio finanziario dovranno redigere un verbale di conformità del bilancio o del rendiconto. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno ed entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio (consuntivo e preventivo) o del rendiconto annuale con criteri di oculata amministrazione che dovrà essere approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Gli eventuali residui attivi del bilancio saranno accantonati ed utilizzati per gli scopi sociali. Una percentuale dell’attivo, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, può essere devoluta in beneficienza per scopi di utilità sociale direttamente connessi con gli scopi dell’Associazione. In ogni caso non possono in alcun modo essere distribuiti direttamente o indirettamente utili o avanzi gestionali.

ARTICOLO 11 - LIBRI SOCIALI

I libri sociali sono così costituiti;

  • Libro verbali assemblee dei Soci
  • Libro verbali riunioni del Consiglio Direttivo
  • Libro Soci

Tutti i libri, ad eccezione delle scritture ausiliarie, devono essere numerati in ogni foglio e bollati se necessario. La vidimazione deve essere eseguita a norma di legge. La scrittura dei libri potrà essere eseguita anche in formato elettronico.

ARTICOLO 12 - SPORTELLO DI RIFERIMENTO PER IL CITTADINO

L’Associazione, a garanzia e tutela dell’utente, dovrà attivare, entro sei mesi dalla registrazione del presente statuto, uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali erogate dagli associati con espresso riferimento all'appartenenza alla UEEA, potranno rivolgersi in caso di contenzioso con gli associati stessi, ai sensi dell’art. 27-ter del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi delle prestazioni fornite dagli iscritti. Tale sportello di riferimento sarà ubicato presso la sede legale dell’Associazione o presso altre strutture idonee e regolamentato secondo le necessità dietro delibera del Consiglio Direttivo. Dell’apertura dello sportello di riferimento per il cittadino, i recapiti, le modalità di accesso in caso di contenzioso o per ottenere informazioni relative all’attività professionale degli associati, agli standard qualitativi e al tipo di garanzia offerto, dovrà essere data adeguata informazione sul sito internet dell’Associazione.

ARTICOLO 13 - CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L’Associazione promuove e organizza corsi di formazione e aggiornamento professionale permanente, anche in formato on line con il rilascio di relativo attestato. È  obbligo di tutti i soci di procedere all’aggiornamento costante  relativamente al proprio campo di attività professionale e di dimostrarne l’effettivo assolvimento. Le linee guida, il regolamento e le norme di attuazione per l’aggiornamento relativo alla formazione professionale degli iscritti saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e pubblicate sul sito internet dell’Associazione entro sei mesi dalla data di registrazione del presente statuto. È prevista la possibilità per gli iscritti di conseguire in altro modo attestati di equivalente professionalità che saranno, se idonei, riconosciuti dall’ente stesso come validi ai fini dell’aggiornamento.
Alla Commissione Scientifica e Culturale del Consiglio Direttivo è demandato il compito di programmare una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente e di dare comunicazione a tutti gli associati le modalità di accesso attraverso un progetto che verrà predisposto annualmente. Alla stessa Commissione è demandata la procedura di verifica relativa all’aggiornamento professionale dei soci.

ARTICOLO 14 - DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell’Associazione o la sua fusione con altra associazione avente gli stessi scopi dovrà essere approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci il con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci presenti.
In caso di scioglimento l’Assemblea Straordinaria dei Soci nomina due liquidatori per la devoluzione dei beni residui. I liquidatori stabiliranno i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, scegliendo associazioni con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Modifiche e/o integrazioni al presente Statuto possono essere deliberate dall’Assemblea dei Soci in via Straordinaria con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci presenti. Tutte le modifiche dovranno essere verbalizzate nei modi di legge e pubblicate sul sito internet dell’Associazione. In caso di modifiche e/o integrazioni sostanziali dello Statuto, il relativo verbale dovrà essere registrato nei modi di legge.

ARTICOLO 16 - REGOLAMENTO DEONTOLOGICO

Il presente Regolamento Deontologico ha lo scopo di individuare e precisare i diritti e i doveri dei Periti d’Arte che desiderano esercitare la loro professione secondo un’etica comune nel rispetto di quanto contenuto nel presente Statuto. Il Perito d’Arte deve fornire il contributo della propria esperienza professionale per lo sviluppo di progetti utili a migliorare la qualità della professione ed adoperarsi per alimentare la ricerca nel campo dei Beni Culturali. Collabora con gli altri associati nel rispetto della professionalità e della personalità dei colleghi, non mette in atto forme di concorrenza sleale e non instaura con i colleghi alcuna forma di rivalità.  Promuove e valorizza gli scambi e la collaborazione tra Associazioni, in un'ottica di allargamento ed integrazione di rapporti e conoscenza.
L'attività del Perito d’Arte impone il rispetto dei valori morali e professionali. Il Perito d’Arte deve salvaguardare in ogni circostanza l’indipendenza, l’onestà e il senso di umanità. Egli non deve essere influenzato da pregiudizi relativi al sesso, alla razza, alla politica, alla classe sociale ed alla religione.
Tutti gli associati sono tenuti a rispettare e a far rispettare il seguente Regolamento deontologico anche operando ad di fuori degli ambiti nazionali, al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione.
Modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento deontologico dovranno essere approvate in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci e pubblicate sul sito internet dell’Associazione.

Durante lo svolgimento della propria attività professionale tutti gli Associati dovranno rispettare il seguente Regolamento deontologico:

1. L’associato che sottoscrive una perizia è personalmente responsabile del proprio operato sia in sede penale, civile, amministrativa e disciplinare e personalmente risponde dei suoi atti e delle sue omissioni verso terzi.
2. Non possono essere svolte prestazioni peritali in condizioni di incompatibilità con la propria esperienza e competenza specifica, né quando il proprio interesse possa interferire con una obiettiva valutazione.
3. L’associato non sottoscrive perizie di opere che egli non abbia personalmente esaminato. Le risultanze degli studi e delle perizie dovranno essere consegnati esclusivamente al committente previa sua dichiarazione di legittimo possesso dell’opera oggetto di perizia.
4. Non sono ammesse forme di concorrenza sleale finalizzate alla sostituzione di un collega che abbia avuto un incarico.
5. L’associato chiamato a periziare un’opera è sempre tenuto a verificare che la stessa non sia stata già esaminata da un altro associato, in tal caso ne informa il collega.
6. Per le perizie svolte in forma collegiale tutti i componenti del collegio peritale devono sottoscrivere gli elaborati e se ne assumono la responsabilità in solido.
7. L’associato che abbia periziato un’opera per case d’asta, non può accettare incarichi da privati o enti per la stessa opera già periziata per l’ente banditore senza averne informato l’ente stesso.
8. L’associato non può comunicare o pubblicare testi o analisi relativi ai propri elaborati peritali, se non con l’approvazione dell’interessato e/o del proprietario dell’opera periziata.
9. L’associato ha il dovere di aggiornare ed approfondire costantemente le proprie conoscenze e competenze in funzione di una sempre più adeguata professionalità.
10. L’associato è tenuto al segreto professionale, sempreché tale segreto non occulti illeciti penali e/o amministrativi.
11. Ogni socio che venga a conoscenza di comportamenti scorretti di altri associati o che si ritengano comunque lesivi degli interessi e della considerazione della categoria professionale dovrà segnalarli, individualmente o in forma collettiva, al Consiglio Direttivo dell’Associazione. La segnalazione dovrà essere redatta in maniera circostanziata e documentata. Non saranno prese in considerazione segnalazioni generiche o non documentate o presentate in forma anonima.
12. Il presente Regolamento deontologico si compone di dodici articoli ed entrerà in vigore dopo la registrazione nei modi di legge del presente Statuto.

ARTICOLO 17 – CODICE DI CONDOTTA
Il presente Codice di condotta definisce le linee guida di comportamento dei propri associati nel rispetto di quanto già contenuto nel presente Statuto e nel Regolamento deontologico, al fine del corretto raggiungimento degli scopi statutari e in ottemperanza all’articolo 27-bis del Codice di Consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Il presente Codice è inteso anche come un quadro di riferimento per l’autoregolamentazione in base all’articolo 6 della Legge 14.01.2013 n° 4, comma 1, che ciascuno degli Associati si impegna a rispettare e a far rispettare.
In particolare fa riferimento agli articoli del presente Statuto che definiscono gli scopi della Associazione,  le funzioni e le competenze degli associati, i rapporti con gli utenti e con gli altri associati .
Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o che non siano diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.
Durante lo svolgimento della propria attività professionale tutti gli Associati dovranno rispettare il seguente Codice di condotta:

1. Mantenere elevati standard di qualità nello svolgimento della loro professione.
2. Garantire all’utenza specchiata moralità e valori etici.
3. Nel rapporto con i propri clienti, impegnarsi ad attenersi ai seguenti principi:

  • Competenza
  • Onestà
  • Professionalità
  • Impegno
  • Informazione.

4. Condurre il lavoro commissionato in modo professionale per ottenere il risultato che tutte le fasi di impostazione e di esecuzione corrispondano a criteri di eccellenza.
5.  Adottare rigorosi metodi di selezione nella scelta di dipendenti e collaboratori .
6. Non vantare competenze che non si hanno.
7. Mantenere indipendenza di giudizio evitando conflitti di interesse.
8. Saper ascoltare il cliente, capire i suoi problemi e i suoi interessi, anche sapendo correttamente interpretare le sue richieste. Adattare sempre il servizio e le prestazioni agli interessi del cliente.
9. Valorizzare le proprie prestazioni professionali in maniera congrua in termini di parcella adottando le tariffe consigliate dall’Associazione in base alla tabella delle competenze professionali predisposta dal Consiglio Direttivo, evitando che un onorario troppo basso serva a giustificare una prestazione e un servizio scadenti.
10. Impegnarsi a diffondere la conoscenza del proprio lavoro e dei suoi risultati agli associati in modo da  attivare forme di condivisione, collaborazione e cooperazione.
11. Impegnarsi a fare tutto quanto in proprio potere per applicare le disposizioni di questo Codice, sia nello spirito che nella lettera, rendendosi garanti nei confronti dell'Associazione e degli altri Associati che il comportamento dei propri dipendenti e collaboratori, sarà conforme ai principi del Codice stesso.
12. Attenersi, nella redazione di certificazioni, perizie o pareri, alla norme di autoregolamentazione predisposte dal Consiglio Direttivo fino a quando non saranno disponibili normative tecniche UNI in materia di professione di esperto/ perito d’Arte, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo.
13. Evitare la divulgazione di informazioni pubblicitarie ingannevoli o mendaci in merito alla propria attività professionale.
14. Promuovere e valorizzare gli scambi e la collaborazione tra associati in un’ottica di allargamento ed integrazione delle proprie conoscenze e di confronto produttivo tra differenti Scuole di pensiero.
15. Segnalare all’Organo di vigilanza dell’Associazione, al fine delle opportune indagini, la venuta a conoscenza della non osservanza delle disposizioni di questo Codice e/o del Regolamento deontologico da parte di un Associato o dell’adozione di pratiche professionali incompatibili con la sua iscrizione.
16. Il presente Codice di condotta si compone di sedici articoli ed entrerà in vigore dopo la registrazione nei modi di legge del presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di irrogare sanzioni disciplinari laddove siano ravvisati comportamenti di associati non conformi a quanto stabilito dal presente Statuto.

SANZIONI

Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: 

  • il richiamo verbale;            
  • il richiamo scritto;            
  • la sospensione;            
  • l’espulsione;
  • la radiazione.

Casi in cui dovranno essere applicate le sanzioni:

  • quando non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo e quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione e/o ai singoli associati;
  • quando un socio si sia reso responsabile di azioni in oltraggio e danno all’Associazione e/o alla sua pubblica immagine o abbia attuato comportamenti e condotta antiassociativa;
  • quando un socio si sia reso responsabile di abusi, di fatti disdicevoli al decoro professionale;
  • quando un socio si sia reso responsabile di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti;
  • quando venga accertata la violazione delle norme contenute nel Regolamento deontologico o  nel Codice di condotta;
  • quando un socio persa la sua qualifica per dimissioni, decadenza o per altre cause, continui ad utilizzare il nome e/o il marchio dell’Associazione;
  • quando un socio si sia reso responsabile di comportamenti penalmente rilevanti, per i quali sia stato destinatario di avviso di garanzia.

Gli associati che si rendono colpevoli di abusi, di fatti disdicevoli al decoro professionale ovvero di comportamenti contrari al Regolamento deontologico e/o al Codice di condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Quando risultino fatti che possano assumere rilevanza disciplinare, il Presidente dell'Associazione, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e svolge tutte le attività istruttorie del caso, e, dopo aver avvisato in via formale l’incolpato dell’avviamento della fase preliminare della procedura disciplinare, ed averlo udito affinché possa fornirgli la propria versione dei fatti già nella prima fase dell’istruttoria, riferisce al Consiglio Direttivo per gli opportuni provvedimenti da adottare.

Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, si riunisce in sede Disciplinare giudicante.

Il Consiglio Direttivo, in sede Disciplinare, si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.

Al fine di completare la fase istruttoria, previamente avviata dal Presidente, il Consiglio Direttivo convoca l’incolpato per udirlo discolparsi, esponendo la sua versione dei fatti contestati, eventualmente - se l’incolpato ne fa espressa richiesta, dopo essere stato informato dal Presidente che lo statuto prevede tale facoltà in analogia con l’ordinamento giuridico italiano - assistito da un membro del Consiglio Direttivo di sua fiducia e dal medesimo segnalato formalmente, con funzioni di difensore in quella specifica procedura.

Il Consigliere “difensore” potrà accedere agli atti seduta stante ed avrà ovviamente diritto di parola, dopo esserne stato autorizzato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, udito il socio con l’applicazione delle garanzie di cui sopra, a maggioranza delibera se archiviare la procedura o irrogare la sanzione.

Qualora il Consiglio Direttivo in sede Disciplinare ravvisi il dolo nel comportamento dell’incolpato ossia la effettiva volontarietà della trasgressione che configuri comportamento fraudolento o gravemente scorretto o comunque nocumento al buon nome ed all’immagine dell’Associazione UNIONE EUROPEA ESPERTI D’ARTE Onlus, irrogherà una sanzione proporzionata alla violazione a maggioranza dei presenti, ovvero, nel caso in cui, a prudente giudizio del Consiglio non si configuri né il dolo né la colpa grave, decide l’archiviazione del procedimento, dandone tempestiva comunicazione formale all’interessato, comunque non oltre giorni quindici dalla data della delibera.

Avverso la sanzione il socio può ricorrere in appello producendo richiesta motivata al Collegio dei Probiviri, entro giorni quindici dalla notifica della determinazione del Consiglio Direttivo in sede Disciplinare.

La decisione del Collegio dei Probiviri costituisce ultimo grado di giudizio ed è inappellabile.

Nella eventualità che il socio incolpato sia anche destinatario di avviso di garanzia da parte dell’A.G., il medesimo viene immediatamente sospeso cautelarmente da eventuali cariche e dalla stessa qualifica di socio, fino all’accertamento giudiziario delle sue responsabilità e quindi al ripristino nelle eventuali cariche e nella qualifica di socio od alla sua radiazione dall’Associazione.

La medesima procedura si applica anche nei confronti di soci che ricoprano cariche volitivo – direttive.
ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto si compone di diciotto articoli.
Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono i principi generali del diritto italiano.
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

                              

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ULTIMO AGGIORNAMENTO 25 ottobre 2023
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