top
spacer
Statuto

UNIONE EUROPEA ESPERTI D’ARTE ONLUS
Fondata a Norimberga dal M° Wolfgang Eller nel 1993
STATUTO SOCIALE
Conforme al Decreto Legislativo 4–12-1997 n. 460
Atto Notaio Bellagamba Rep. 84727 del 26-06-1998
Ufficio del Registro di Roma Prot. C/23775/98
Cod. Fiscale: 97099070589
Registro Anagrafe ONLUS Min. delle Finanze n.23303/99



Articolo 01 (Denominazione)
Articolo 02 (Sede)
Articolo 03 (Scopi)
Articolo 04 (Finalità)
Articolo 05 (Patrimonio)
Articolo 06 (Associati)
Articolo 07 (Partecpazione)
Articolo 08 (Organi dell'associazione)
Articolo 09 (Esercizio sociale)
Articolo 10 (Libri sociali)
Articolo 11 (Durata)
Articolo 12 (Modifiche e integrazioni)
Articolo 13 (Disposizioni finali)

 

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
Unione Europea Esperti d'Arte, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS.
ARTICOLO 2 - SEDE
La sede dell'Associazione è fissata in Roma Via Antonio Gallonio, 9 - 00161. L'eventuale cambio di sede non comporta modifica dello statuto.
Possono essere istituite nell'ambito della Comunità Europea sedi distaccate anche a carattere autonomo. Ogni azione di straordinaria amministrazione dovrà essere autorizzata dalla sede italiana.
 ARTICOLO 3 - SCOPI
L'Associazione è un libero sodalizio apolitico e apartitico a carattere volontario aperta a tutti gli operatori del settore arte e antiquariato, storici dell'arte, studiosi e collezionisti.
L'Associazione ha come scopo primario la promozione di ogni espressione artistica e intellettuale con particolare riferimento all'arte, nonchè la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1° giugno 1939 n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963 n. 1049.
L'Associazione ha inoltre lo scopo di:

  • promuovere attività culturali attraverso lo studio e la divulgazione dell'arte e dell'antiquariato mediante mostre, convegni, conferenze,  pubblicazioni, traduzione di pubblicazioni, corsi di aggiornamento professionale, viaggi di studio;
  • finanziare iniziative culturali atte a valorizzare il patrimonio artistico anche attraverso borse di studio;
  • contribuire con il proprio operato al restauro di opere d’arte, al risanamento di edifici e alla valorizzazione del patrimonio artistico europeo;
  • promuovere, tutelare e valorizzare la professione di esperto e perito d’arte e d’antiquariato;
  • stipulare convenzioni a carattere temporaneo e/o permanente con lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni ed altri enti pubblici e privati anche nell'ambito della Comunità Europea;
  • collaborare a carattere di volontariato con le Forze dell'Ordine e in particolar modo con il Nucleo Tutela Patrimionio Artistico dei Carabinieri.

E' esclusa qualsiasi finalità di lucro.

 

 ARTICOLO 4 - FINALITÀ

  • Lo svolgimento delle attività associative dovrà essere nei seguenti settori: 1 - Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico. 2 - Promozione della cultura e dell'arte.
  1. L'Associazione persegue esclusivamente le finalità sociali indicate nella lettera "a".
  2. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.
  3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della stessa medesima ed unitaria struttura.
  4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  5. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  6. L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale.
  7. L'Associazione ha l'obbligo di uniformare il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione e prevedendo il diritto di voto per tutti gli iscritti.
  8. L'Associazione ha l'obbligo dell'uso nella denominazione sociale della locuzione: "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" indicata con l’acronimo “onlus”.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione utilizzabile per il solo conseguimento degli scopi sociali sarà così costituito:

  • dalle quote associative;
  • dai proventi derivanti dalle attività associative;
  • da contributi volontari;
  • da donazioni o lasciti;
  • da sponsorizzazioni.

In caso di scioglimento il patrimonio eventualmente presente verrà devoluto come previsto dall'articolo 4, lettera "f" del presente statuto.
ARTICOLO 6 - ASSOCIATI
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano regolare domanda scritta al Consiglio Direttivo corredata da curriculum e controfirmata da due soci, abbiano compiuto il diciottesimo  anno di età, siano cittadini della Comunità Europea e appartengano alle categorie previste dall’Articolo 3 comma 1 del presente Statuto.
La domanda di ammissione dovrà contenere:

  • la liberatoria di cui alla Legge 31 dicembre 1996 n.675 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei Dati Personali";
  • la dichiarazione che l'aspirante socio non sia stato radiato da altre Associazioni;
  • la dichiarazione che l'aspirante candidato non abbia riportato condanne per delitto non colposo, o per specifici reati in danno del patrimonio artistico o non sia sottoposto a procedura penale per gli stessi reati;
  • la dichiarazione di essere a conoscenza che l’associazione è senza finalità di lucro.

Il Consiglio Direttivo con criterio inappellabile può accogliere o respingere tale domanda senza essere tenuto a renderne note le ragioni.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale che verrà fissata di anno in anno dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Tutte le quote sociali e i contributi versati sono a fondo perduto ed entreranno a far parte del patrimonio dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasmissibili e intrasferibili sia per atto fra vivi che per atto mortis causa. Gli associati entreranno a far parte di una unica categoria sociale di soci effettivi tutti obbligati al versamento della stessa quota associativa. E' prevista l'ammissione di soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo. In caso di accettazione della nomina anche i soci Onorari saranno obbligati al versamento della quota sociale e avranno gli stessi doveri e diritti dei soci effettivi.
ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONE
E' assolutamente vietata la partecipazione temporanea all'Associazione, la stessa è a tempo indeterminato e il vincolo associativo si rinnova tacitamente di anno in anno salvo i casi previsti dall’articolo 7 comma 6.
I soci, con la firma della domanda di ammissione, riconoscono ed accettano tutte le norme contenute nel presente statuto.
I soci sono tenuti a rispettare il Regolamento Deontologico predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci.
I soci possono utilizzare il marchio associativo al solo scopo di dimostrare la loro iscrizione all’associazione. L’uso improprio del marchio associativo comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari che saranno comminate dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono invitati a partecipare fattivamente alle attività associative apportando il loro personale contributo a titolo di volontariato. Verranno riconosciute le competenze come per legge.

La qualifica di socio si perde:

  • per decadenza, a causa di morosità nel pagamento della quota sociale annuale, al principio del secondo anno di morosità, il socio decaduto potrà essere reintegrato previo pagamento delle quote arretrate;
  • per radiazione quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo e quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione: l’ipotesi di radiazione verrà esaminata dal Consiglio Direttivo e votata a maggioranza assoluta dei  presenti. Il socio radiato potrà presentare ricorso avverso tale delibera al Collegio dei Probiviri;
  • per espulsione quando sia riscontrata condotta anti-associativa e/o anti-deontologica: che si sostanzino eventualmente anche  in attività turbativa delle attività sociali, denigratoria o calunniosa, verso singoli soci o gruppi di soci. L’ipotesi di espulsione verrà esaminata dal Consiglio Direttivo e votata a maggioranza assoluta dei  presenti. il socio espulso potrà presentare ricorso avverso tale delibera al Collegio dei Probiviri.

Inoltre il socio può essere cautelativamente sospeso quando siano in corso di verifica i presupposti di non conformità del socio alle norme statutarie; al termine della verifica, a norma di statuto, il socio sospeso verrà reintegrato,  radiato o espulso.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
1) L'Assemblea dei soci
2) Il Consiglio Direttivo
3) Il Presidente
4) Il Segretario-Tesoriere
5) La Commissione Culturale
6) Il Collegio dei Probiviri


1) - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per la nomina delle cariche sociali, per la determinazione delle quote associative e per quanto altro di sua competenza. Le assemblee straordinarie possono essere convocate su decisione del Consiglio Direttivo o su iniziativa di di almeno un decimo (1/10) dei soci i quali facciano pervenire per lettera raccomandata la richiesta di convocazione con l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta. Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e deliberano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le Assemblee sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Eventuali modifiche o integrazioni allo Statuto dovranno essere deliberate in sede straordinaria con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci presenti. Nelle assemblee è ammessa la rappresentanza conferita per iscritto ad altri soci. Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe. Le deleghe sono considerate valide anche se pervenute alla segreteria via facsimile o via posta elettronica. Possono prendere parte alle Assemblee i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L’ Assemblea viene convocata La convocazione contenente il luogo, la data e l'ordine del giorno verrà comunicata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le assemblee possono tenersi anche in luogo diverso da quello della sede sociale. Le assemblee sono presiedute dal socio eletto a maggioranza il quale provvederà a designare un segretario ed eventuali scrutatori. Il segretario dovrà verbalizzare le decisioni dell'assemblea su apposito registro che resterà a disposizione dei soci presso la segreteria dell'Associazione per la libera consultazione.

2) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Assemblea ordinaria dei soci elegge fra gli aventi diritto un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri. Il Consiglio Direttivo nel suo ambito elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario-Tesoriere, un minimo di due (2) e un massimo di otto (8) Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può eleggere inoltre tra i Consiglieri una Commissione Culturale composta da un massimo di tre membri. Tutti i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso limitatamente alle attività in seno al Consiglio. Le cariche sono gratuite. Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare e amministrativa dell'Associazione. Ad esso competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esso inoltre spetta:

  • stabilire le condizioni e i criteri di ammissione dei soci, decidere sulla loro ammissione e radiazione, su eventuali provvedimenti disciplinari, sulla riscossione delle quote sociali e sul recupero di morosità;
  • provvedere alle convocazioni delle Assemblee;
  • provvedere alla gestione dei fondi dell'Associazione per lo svolgimento delle attività sociali;
  • autorizzare l'apertura di sedi distaccate, anche a carattere autonomo, nel territorio della Comunità Europea;
  • assumere o licenziare personale, regolamentando il loro trattamento economico;
  • stipulare contratti, polize e convenzioni;
  • aprire c/c bancari o postali;
  • predisporre un bilancio consuntivo e preventivo;
  • elaborare un marchio distintivo dell'Associazione e registrarlo nei modi di legge;
  • regolamentare l’uso del marchio associativo;
  • predisporre un regolamento deontologico;
  • elaborare una tabella delle discipline specialistiche di appartenenza dei soci con relativa tariffazione degli onorari consigliati e dei relativi minimi;
  • effettuare acquisizioni di beni mobili ed immobili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente, del Vice Presidente o di almeno due consiglieri. La convocazione deve essere inviata a mezzo facsimile o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo con l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno. I consiglieri che vorranno ricevere le convocazioni e le comunicazioni via posta ordinaria dovranno fare espressa richiesta alla segreteria. Le riunioni possono svolgersi anche in luogo diverso da quello della sede sociale. Le riunioni consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e non possono essere svolte senza la presenza di almeno tre membri. Il consigliere che senza giustificato motivo diserti tre riunioni consecutive, decade dalla carica e verrà sostituito con il primo dei non eletti. Lo stesso criterio si applica per i consiglieri dimissionari. Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di partità prevale la parte a cui accede il voto del Presidente.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.
Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo vengono verbalizzate su apposito registro che resterà a disposizione dei soci presso la segreteria dell'Associazione per la libera consultazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

3) - IL PRESIDENTE
Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza morale e legale, di fronte a terzi e in giudizio. Ad esso spetta la firma sociale.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza.

4) - IL SEGRETARIO-TESORIERE
Il Segretario-Tesoriere provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali dell stesso e tiene aggiornato il libro soci.
Provvede a riscuotere le quote sociali e a rilasciare le relative quietanze, tiene la contabilità dell'Associazione su un libro giornale di entrate-uscite aggiornato a trenta giorni. Provvede inoltre alle operazioni bancarie o postali di ordinaria amministrazione con delega di firma.
L’attività materiale di segreteria potrà eventualmente essere delegata all’esterno dell’Associazione.

5) - LA COMMISSIONE CULTURALE
La Commissione Culturale avrà facoltà di eleggere al suo interno un coordinatore. Alla Commissione Culturale è demandato il compito di curare tutte le attività culturali, intellettuali, artistiche, tecniche e scientifiche deliberate dal Consiglio Direttivo con particolare riferimento alla organizzazione di mostre, convegni, pubblicazioni e relazioni sociali. Il Consiglio Direttivo può delegare alla Commissione Culturale la gestione dei fondi approvati in bilancio per la realizzazione di tali attività.
La Commissione Culturale potrà riunirsi in separata sede e poi relazionare al Consiglio Direttivo le sue decisioni.

6) - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri e uno supplente anche estranei all'Associazione, eletti dall'Assembea ordinaria dei Soci. Esso dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili. Delibera con la presenza di tutti e tre i membri a maggioranza. Dovranno essere persone di provata moralità e competenza. Un socio non può ricoprire contemporaneamente la carica di Consigliere e di Probiviro. Ai Probiviri è demandata la vigilanza in materia finanziaria e sulla gestione amministrativa. Essi faranno una relazione annuale all'Assemblea dei Soci sull'operato del Consiglio Direttivo. La sostituzione di un Probiviro, per qualsiasi ragione, deve avvenire mediante convocazione di Assemblea straordinaria dei soci entro trenta giorni per la nomina di un nuovo componente. Al Collegio dei Probiviri sono anche demandate tutte le controversie sociali tra gli associati. Le cariche sono gratuite.
7) - IL PRESIDENTE ONORARIO
L’assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei presenti, avrà facoltà di nominare un Presidente Onorario che potrà partecipare alle attività del Consiglio Direttivo senza potestà di suffragio.
ARTICOLO 9 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio (consuntivo e preventivo) con criteri di oculata amministrazione.
Gli eventuali residui attivi del bilancio saranno accantonati ed utilizzati per gli scopi sociali. Una percentuale dell'attivo, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, può essere devoluta in beneficienza per scopi di utilità sociale direttamente connessi con gli scopi dell'Associazione. In ogni caso non possono in alcun modo essere distribuiti direttamente o indirettamente utili o avanzi gestionali.
ARTICOLO 10 - LIBRI SOCIALI
I libri sociali saranno costituiti;

  • Libro verbali Assembee dei Soci
  • Libro verbali riunioni del Consiglio Direttivo
  • Libro Soci

Tutti i libri, ad eccezione delle scritture ausiliarie, devono essere numerati in ogni pagina e bollati in ogni foglio. La vidimazione deve essere eseguita a norma di legge.
ARTICOLO 11 - DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Asociazione o la sua fusione con altra associazione avente gli stessi scopi dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci in via straordinaria con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci presenti.
In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci nomina due liquidatori per la devoluzione dei beni residui. I liquidatori stabiliranno i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, scegliendo associazioni con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 12 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Modifiche e integrazioni al presente statuto possono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci in via straordinaria con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci presenti. Tutte le modifiche dovranno essere verbalizzate nei modi di legge e comunicate per iscritto a tutti gli associati.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono i principi generali di diritto.
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.


volumismo

© Copyright 2001-2009 - Unione Europea Esperti d’Arte ONLUS - C.F. 97099070589
Tel. 06.9835.8010 - Fax 06.8928.4499
segreteria@espertiarte.it

Valid CSS!

Valid HTML 4.01!