Il presente Regolamento Deontologico ha lo scopo di individuare e precisare i diritti e i doveri dei Periti d’Arte che desiderano esercitare la loro professione secondo un’etica comune nel rispetto di quanto contenuto nel presente Statuto. Il Perito d’Arte deve fornire il contributo della propria esperienza professionale per lo sviluppo di progetti utili a migliorare la qualità della professione ed adoperarsi per alimentare la ricerca nel campo dei Beni Culturali. Collabora con gli altri associati nel rispetto della professionalità e della personalità dei colleghi, non mette in atto forme di concorrenza sleale e non instaura con i colleghi alcuna forma di rivalità. Promuove e valorizza gli scambi e la collaborazione tra Associazioni, in un'ottica di allargamento ed integrazione di rapporti e conoscenza.
L'attività del Perito d’Arte impone il rispetto dei valori morali e professionali. Il Perito d’Arte deve salvaguardare in ogni circostanza l’indipendenza, l’onestà e il senso di umanità. Egli non deve essere influenzato da pregiudizi relativi al sesso, alla razza, alla politica, alla classe sociale ed alla religione.
Tutti gli associati sono tenuti a rispettare e a far rispettare il seguente Regolamento deontologico anche operando ad di fuori degli ambiti nazionali, al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione.
Modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento deontologico dovranno essere approvate in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci e pubblicate sul sito internet dell’Associazione.
Durante lo svolgimento della propria attività professionale tutti gli Associati dovranno rispettare il seguente Regolamento deontologico:
1. L’associato che sottoscrive una perizia è personalmente responsabile del proprio operato sia in sede penale, civile, amministrativa e disciplinare e personalmente risponde dei suoi atti e delle sue omissioni verso terzi.
2. Non possono essere svolte prestazioni peritali in condizioni di incompatibilità con la propria esperienza e competenza specifica, né quando il proprio interesse possa interferire con una obiettiva valutazione.
3. L’associato non sottoscrive perizie di opere che egli non abbia personalmente esaminato. Le risultanze degli studi e delle perizie dovranno essere consegnati esclusivamente al committente previa verifica del legittimo possesso dell’opera oggetto di perizia.
4. Non sono ammesse forme di concorrenza sleale, né operare al fine di sostituire un collega che sta per avere o abbia avuto un incarico.
5. L’associato chiamato a periziare un’opera è sempre tenuto a verificare che la stessa non sia stata già esaminata da un altro associato, in tal caso ne informa il collega.
6. Per le perizie svolte in forma collegiale tutti i componenti del collegio peritale devono sottoscrivere gli elaborati e se ne assumono la responsabilità in solido.
7. L’associato che abbia periziato un’opera per case d’asta, non può accettare incarichi da privati o enti per la stessa opera già periziata per l’ente banditore senza averne informato l’ente stesso.
8. L’associato non può comunicare o pubblicare testi o analisi relativi ai propri elaborati peritali, se non con l’approvazione dell’interessato e/o del proprietario dell’opera periziata.
9. L’associato ha il dovere di aggiornare ed approfondire costantemente le proprie conoscenze e competenze in funzione di una sempre più adeguata professionalità.
10. L’associato è tenuto al segreto professionale, sempreché tali segreti non costituiscano illeciti penali e/o amministrativi.
11. Ogni socio che venga a conoscenza di comportamenti scorretti di altri associati o che si ritengano comunque lesivi degli interessi e della considerazione della categoria professionale dovrà segnalarli, individualmente o in forma collettiva, al Consiglio Direttivo dell’Associazione. La segnalazione dovrà essere redatta in maniera circostanziata e documentata. Non saranno prese in considerazione segnalazioni generiche o non documentate o presentate in forma anonima.
12. Il presente Regolamento deontologico si compone di dodici articoli ed entrerà in vigore dopo la registrazione nei modi di legge del presente Statuto.
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